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13 Marzo, 2020

Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

Il decreto del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento che il decreto dell’8 marzo aveva introdotto per alcune aree del Paese, valide fino al 3 aprile

Queste misure sono state ulteriormente integrate dal decreto dell’11 marzo con disposizioni valide fino al 25 marzo.

Queste sono le misure ora in vigore in tutta Italia.

Accanto a ogni voce è specificato il termine temporale.

Evitare gli spostamenti – FINO AL 3 APRILE

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

– esigenze lavorative

– situazioni di necessità

– motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo  attraverso una (pdf, 665.05 KB)autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

Libertà di spostamento per lavoratori e merci

Il Governo ha chiarito come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.
Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro lo può fare, ovviamente purché siano motivate. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salutenon presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza, va sottolineato, che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

È possibile uscire per fare la spesa: sbagliata la corsa ai supermercati

Uscire di casa per fare la stesa resta consentito. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché è garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare.

Salute e rispetto della quarantena – FINO AL 3 APRILE

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Sospesi nidi, scuole e Università – FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Ristoranti e bar chiusi. Consentite le consegne a domicilio – FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense (se in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio – FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO COMPLETO), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Parrucchiere, servizi estetici – FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

Mercati – FINO AL 3 APRILE

Sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima di 1 metro tra le persone.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi – FINO AL 3 APRILE

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche – FINO AL 3 APRILE

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinemateatripubscuole di ballosale giochisale scommesse e sale bingodiscoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche – FINO AL 3 APRILE

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri – FINO AL 3 APRILE

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiosecomprese quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi – FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Ricorso a ferie e congedo – FINO AL 3 APRILE

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Sospesi i concorsi – FINO AL 3 APRILE

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Congedi sospesi – FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Riunioni in videocollegamento – FINO AL 3 APRILE

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospesi esami di guida – FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

Centri per anziani e disabili – FINO AL 3 APRILE

È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

Taxisti e NCC con guanti e mascherine – FINO AL 3 APRILE

In Emilia-Romagna taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.

Comunicazioni, COVID-19
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