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17 Luglio, 2020

ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL,
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, rafforzano
le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere
l’epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:

  • Intensificano la sorveglianza sanitaria dei soggetti
    che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020
    sono soggetti, a seguito di rientro o arrivo in Italia
    da paesi extra Schengen, all’isolamento fiduciario e
    alla sorveglianza sanitaria; in tali casi i Dipartimenti
    di Sanità Pubblica effettuano un tampone naso-faringeo
    per la ricerca di SARS-Cov-2 all’arrivo dei soggetti e,
    in caso di negatività, un secondo tampone a distanza di
    7 giorni e comunque prima della conclusione
    dell’isolamento fiduciario;
  • Rafforzano ogni collaborazione istituzionale, sia
    all’interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti,
    per garantire il rispetto dell’obbligo di notifica di
    cui all’art. 4 del DPCM 11 giugno e del conseguente
    isolamento fiduciario;
  • Rafforzano gli interventi di verifica
    dell’adeguatezza delle condizioni in cui si svolge
    l’isolamento fiduciario, ai sensi dell’articolo sopra
    citato, o la quarantena per i contatti stretti di casi
    COVID-19 accertati. Laddove necessario, per motivi di
    inadeguatezza dei contesti abitativi o di scarsa
    affidabilità rispetto all’osservanza delle misure
    igienico-sanitarie, comportamentali e di isolamento
    sociale, attivano soluzioni alternative presso strutture
    alberghiere appositamente individuate;
  • Rafforzano la vigilanza sul rispetto delle misure di

contrasto e contenimento della diffusione del SARS-Cov-
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2, previste dal Protocollo nazionale di cui all’allegato
12 del DPCM 11 giugno 2020, nei settori lavorativi a
maggior rischio di trasmissione dell’infezione. Tenuto
conto dei settori lavorativi in cui si sono sviluppati
recentemente focolai di infezione che hanno coinvolto un
numero rilevante di lavoratori, la vigilanza sarà mirata
in particolare ai settori della logistica, della
lavorazione carni con particolare riferimento alla
macellazione, ad altre attività a maggior rischio anche
per la presenza contemporanea di imprese in appalto. Per
la realizzazione della vigilanza, rafforzano la
collaborazione nell’ambito dei tavoli istituzionali
presenti territorialmente con la finalità di coordinare
gli interventi di controllo;

  • Realizzano, con la collaborazione operativa degli
    altri settori aziendali interessati, laboratori e
    personale per l’esecuzione dei prelievi, lo screening di
    tutti i lavoratori che operano in Azienda, siano essi
    dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in
    appalto, entro il 7 agosto 2020. Lo screening viene
    eseguito con test molecolare su tampone nasofaringeo. Le
    attività di screening sono integrate a quelle di
    sorveglianza;
  1. I datori di lavoro coinvolti hanno l’obbligo di collaborare a
    tutti i livelli per la realizzazione dello screening di tutti
    i lavoratori che operano in azienda, siano essi dipendenti o
    operatori che dipendono da altre aziende in appalto. Devono
    pertanto fornire prontamente gli elenchi degli operatori,
    collaborare alla organizzazione dell’attività di screening,
    mettere in campo prontamente ogni intervento richiesto o
    prescritto;
  2. A far data dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale ai
    degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e
    disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono
    consentite previa presentazione di un’autodichiarazione,
    sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al
    regime della quarantena o dell’isolamento fiduciario, né di
    essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o
    extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno
    2020, per i quali è previsto l’isolamento fiduciario di 14
    giorni dopo l’arrivo in Italia;
  3. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi
    dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai
    soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;
  4. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul
    Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico
    ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai
Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

Comunicazioni, COVID-19
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